Direttorio

Il Codice di Diritto Canonico, dopo aver indicato che cosa siano le Costituzioni e profilato il loro contenuto (can. 587, §4), fa riferimento ai codici secondari ovvero a quell’insieme di documenti ulteriori che regolano la vita degli Istituti di Vita Consacrata. Se le Costituzioni intendono identificare, descrivere e custodire il carisma e il patrimonio dell’Istituto maturato nel tempo, i codici secondari intendono aiutare i consacrati a tradurre, attuare il carisma nel contesto più concreto in cui ci si trova a vivere.

Spetta alle Costituzioni indicare quali siano questi codici secondari e quanti debbano essere. Le nostre Costituzioni ne indicano tre: il Direttorio, la Ratio Generalis Institutionis e il Rituale dell’Ordine. Tutti questi codici normativi non hanno la stessa valenza obbligante delle Costituzioni ma sono i testi guida per la traduzione delle disposizioni delle Costituzioni nella vita concreta dei religiosi e delle Comunità.

Il Direttorio è valido per l’intero Istituto, tuttavia le Costituzioni potrebbero disporre che esistano dei Direttori a livello di Provincia o di sottoscrizioni dell’Ordine. Noi Agostiniani Scalzi non lo abbiamo previsto. Tuttavia sarà necessario individuare degli ambiti dove sarà necessario delegare alle Province il compito di integrare la traduzione pratica di quanto disposto a livello generale. La natura transitoria, rivedibile del Direttorio consente al Capitolo generale di modificarne il contenuto a sua discrezione nelle modalità indicate dalle Costituzioni.

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Direttorio – versione italiana (2023)

Directory – English Version (2023)

Diretório– Versão em português (2023)